da lucio guerra » 13/02/2024, 12:27
L’art. 4, comma 2-sexies del D.L. 24-9-2002 n. 209 convertito con legge di 22 novembre 2002, n. 265 e art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.L. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente modificato ed integrato, prevedono l’applicazione delle disposizioni del titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 “in quanto compatibili” anche per l’ingiunzione ex R.D. 639/1910.
art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.L. 70/2011
a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter) "31-12-2013", i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;