da vgiannotti » 24/02/2015, 22:15
La precisazione dell'autore non mi trova d'accordo, come ho già avuto modo di precisare. Qui di seguito un altro punto di vista rispetto all'autore citato.
Altro punto riguarda la possibilità di utilizzazione delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti, la quale non potrà che essere una facoltà e sicuramente non un obbligo . Milita a favore della facoltà, la necessità di concludere una accordo con l’altra amministrazione (fatto questo non scontato), ed in secondo luogo l’ambito territoriale di riferimento non definito dal legislatore. In effetti sarebbe assurdo che un comune, per poter soddisfare le proprie necessità a tempo determinato (si pensi alle assunzioni di vigili stagionali), in assenza di graduatorie a tempo indeterminato, debba effettuare obbligatoriamente una ricerca su tutto il territorio nazionale, al fine di verificare la presenza di graduatorie vigenti per il profilo professionale richiesto a tempo determinato. Si immagini, per fare solo un esempio, un comune posto su un’isola, il quale per poter soddisfare la domanda di vigili stagionali effettui una ricerca su tutto il territorio di personale per verificare l’esistenza di graduatorie a tempo indeterminato, con il rischio di vedersi rifiutare continuamente l’impiego proposto, in quanto la spesa per il soggiorno del lavoratore potrebbe essere economicamente più importante dello stipendio percepito.
In conclusione per i comuni che non possiedono graduatorie vigenti né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, si riespande la facoltà dell’indizione di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato, applicando in modo legittimo le disposizioni previste dall’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede la possibilità di attivare procedure concorsuali di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali che si dovessero presentare all’amministrazione .