da lucio guerra » 08/02/2019, 13:52
la decorrenza del beneficio è dalla data in cui l'annotazione di ruralità è presente in visura .. e non potrebbe essere diversamente, considerato che dal 2012 l'unico documento che attesta la ruralità di un immobile è la visura catastale
per ulteriore approfondimento evidenzio che le annotazioni di ruralità richieste successivamente al 2012 non hanno valore retroattivo :
- Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL
70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011
(ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del
riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a
decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
- Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con
Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e
30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94)
senza alcun valore di retroattività.