corciano ha scritto:salve, qualcuno mi ha fatto notare che c'è una sentenza della Corte Europea che stabilisce il pagamento delle ferie non godute. cosa fare?
saluti
Ti stai ponendo un problema che non è di tua competenza ma della magistratura. Il nostro compito quali funzionari pubblici è quello di applicare la Legge dello Stato che prevede esplicitamente:
"La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. ... La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."Tieni presente, inoltre, che
è vietato estendere l'applicazione di sentenze nei confronti di terzi estranei alla controversia: l’art. 41, comma 6, del DL 30/12/2008, n. 207,
ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge n. 311/2004
"salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche ... , di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche".Se poi, in un eventuale contenzioso, il dipendente vince la causa buon per lui. Ma tu non incorrerai in responsabilita' disciplinari, amministrative o contabili.
Questo perchè hai rispettato il dettato della legge e ti sei attenuto alle direttive di Enti deputati per legge ad assistere le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fornisce il supporto all’innovazione legislativa e regolamentare e assicura il presidio della sua attuazione .