Unborn ha scritto:giovannipuleri ha scritto:A mio parere il diritto di abitazione non si perde per il fatto che il coniuge superstite si traferisce in un altro immobile.
infatti non lo perde per quel motivo, ma per il fatto che lo affitta.
Il diritto di abitazione è previsto dall’articolo 1022 del Codice Civile e rientra tra i “diritti reali di godimento su beni altrui”.
Il solo fatto di avere dato in locazione l'immobile non fa venire meno automaticamente il diritto di abitazione.
In assenza di sentenza passata in giudicato che dichiari la perdita del diritto di abitazione, trascritta nei registri immobiliari, il titolare rimane soggetto passivo al 100% anche se non abita l'immobile