da lucio guerra » 20/01/2015, 18:04
la notifica ritengo sia nei termini se si tratta di omessa dichiarazione e omesso versamento
altrimenti
«qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».
L'orientamento è che «deve ritenersi tempestiva la notificazione di ogni avviso d'accertamento eseguita per posta, se ne fu effettuata in termini la spedizione».
Il ragionamento della Corte è lineare. La notificazione per posta degli atti destinati al contribuente è regolata dall'articolo 14, legge 890 del 1982: la stessa legge il cui articolo 4, comma 3 – nella sua versione costituzionalmente corretta (Corte costituzionale, 477/2002) – prevede lo sfasamento dei momenti rilevanti dell'iter notificatorio
Ne consegue che un avviso d'accertamento spedito entro la fine del 2014 (termine di decadenza), ma pervenuto al contribuente nel 2015, è tempestivo, fermo restando che tutti i termini (per impugnare, per pagare, per chiederne la definizione con adesione eccetera) decorrono dalla data di ricezione certificata dall'avviso di ricevimento.