da Samuele77 » 03/11/2021, 19:38
Non ci siamo.
Le graduatorie dei concorsi a tempo determinato non possono essere "scorse", perché l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
Inoltre l'art. 50 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che:
- un contratto a tempo determinato non può durare più di 3 anni;
- non è possibile superare i 3 anni nemmeno sommando più contratti tra le stesse parti per le stesse mansioni, salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi nei casi di cui al comma 11;
- tra un contratto e l'altro ci deve essere un intervallo di tempo da 5 a 20 giorni a seconda dei casi e salve le eccezioni di cui al comma 12.
Finito il contratto a tempo determinato, e se le ragioni eccezionali che giustificano il ricorso al lavoro flessibile ( comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale da indicare nella delibera che approva il PFTP) si ripresentano, è necessaria una nuova procedura di reclutamento a TD.