da davide79 » 25/01/2021, 13:29
I due articolisti saltano a piè pari la risoluzione MEF 6/DF del 15 giugno 2020:
"Prima di affrontare compiutamente la questione proposta, giova ricordare che l’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Al riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione"
Inoltre, non citano che l'art. 157 dl 34/2020 non si applica agli enti locali.