sarebbe il caso di fare una discussione unica sull'argomento
http://tuttopa.it/viewtopic.php?f=7&t=21145La domanda che ci facciamo o che ci faremo (a breve) tutti.....la risposta ce la daranno i primi contenziosi , forse. Come scritto in altri thread sull'argomento, anche la pertinenza urbanistica è stata oggetto di ricorsi. Ad oggi per la varia giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato si può riassumere che:
" la pertinenza urbanistico-edilizia
è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce.; a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto
può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad
un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale"
sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615 e Sez. V, 13 giugno 2006, n.3490, Sez II, 22 luglio 2019 n. 5130, Sez. VI, 27 gennaio 2020 n.631
La pertinenza urbanistico-edilizia quindi:
1 - non deve avere una propria identità fisica (individualità) ed una propria conformazione strutturale;
2- deve avere un carattere durevole
3 - deve essere preordinata ad un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva (quindi un oggettivo nesso strumentale e funzionale);
4 - non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
5- sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce (il riferimento può essere a quel 20%????!!!? forse si....)
ed ancora
"La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica"
e se si tassa, lo si fa solo sull'eccedenza di quel 20% o su tutto qualora non l'area non sia qualificabile come pertinenza nel suo complesso?......chi lo sa......
a voi altri spunti di riflessione