da Kaleb » 15/01/2020, 23:31
Mentre i crediti ante fallimento è giusto vengano accertati per preludere all'insinuazione nella massa passiva, l'esigibilità dell'imposta è sospesa per il periodo che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e il trasferimento dei beni, sono crediti prededucibili e non dovrebbero essere accertati se il curatore rispetta i termini per il pagamento.
Comma 6, art. 10 d. lgs 504/1992, recante la disciplina dell’Ici, richiamato ai fini IMU dall’articolo 9, comma 7 del d lgs 23/2011:
«Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili».