Per quanto riguarda la possibilità di effettuare un rimborso delle spese di viaggio, purché adeguatamente rendicontate, vedi la pronuncia della Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, sentenza n. 213 depositata il 31 ottobre 2018 (qui:
https://www.self-entilocali.it/wp-conte ... 213-18.pdf e una breve nota qui:
https://www.self-entilocali.it/2018/11/ ... rfettario/ ). In tale sentenza la Corte dei Conti ha negato la legittimità del rimborso spese forfettario, ma ha confermato la possibilità di ricorrere al rimborso delle spese adeguatamente documentate, qualora sia subordinato alla rendicontazione delle spese e alla produzione di idonea documentazione giustificativa (come previsto dall'art.5 comma 9 D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012).
L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 recita testualmente: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. […] Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.”
Di conseguenza, per procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute per il tragitto dalla residenza al Comune servirà una rendicontazione delle spese, comprovate da idonea documentazione giustificativa.