da lucio guerra » 20/02/2019, 14:47
- L’avvenuta notifica dell’Ingiunzione Fiscale, quale titolo esecutivo, interrompe i termini di prescrizione del credito tributario per anni 5 (alcune interpretazioni 10; ma consiglio 5)
- Quale atto di “precetto” invece, è necessario dare inizio alle procedure di esecuzione forzata entro 1 anno dalla notifica dell’ingiunzione fiscale
- Qualora sia decorso il termine di 1 anni dalla notifica dell’ingiunzione, per dare seguito alle procedure di esecuzione forzata (processo esecutivo e non cautelare), le stesse dovranno essere precedute dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni.
FERMO AMMINISTRATIVO
dei veicoli di proprietà del debitore
(art. 86 D.P.R. 602/1973)
Funzionario responsabile Riscossione
A) DIRETTIVA INTERNA EX EQUITALIA
- tra 800 e 2.000 euro, è possibile operare il fermo amministrativo su un solo veicolo;
- tra i 2.000 e 10.000 euro si potranno fermare al massimo 10 veicoli
- oltre i 10.000 euro si può sottoporre a fermo l'intero parco veicoli del debitore.
ART. 1 COMMA 544 LEGGE 228/2012
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 (mille) euro ai sensi del d.P.R. 602/73, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (ingiunzione fiscale)
B) DOPO 60 GG DALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE FISCALE - NOTIFICA AVVISO DI FERMO CON PREAVVISO che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni, sara' eseguito il fermo
C) L'iscrizione del fermo amministrativo viene effettuata tramite richiesta direttamente agli sportelli del PRA utilizzando la nota libera NP3B e allegando il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Comune attraverso il Funzionario Responsabile della Riscossione, unitamente al titolo esecutivo (Ingiunzione Fiscale)
N.B. L’iscrizione del fermo è una formalità che rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP (Certificato di Proprietà)
D) Dalla data di iscrizione del provvedimento di fermo è vietata la circolazione del/i veicolo/i sottoposto/i a fermo, pena l’irrogazione al trasgressore della sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.