da iadon » 13/02/2015, 13:11
Il Sole 24 Ore
L’INDICAZIONE. Oltre al modello «EP» opportuno trasmettere un certificato a saldo zero per rendere trasparente l’operazione dare-avere
Di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
La compensazione trasparente in F24 si applica anche alle pubbliche amministrazioni che utilizzano il modello F24EP. La norma è stata introdotta dal decreto semplificazioni (articolo 15 del Dlgs 175/2014) e confermata dalla risoluzione delle Entrate 13/E/2015 che ne ha istituito i codici tributo.
La conseguenza immediata è che dagli stipendi di gennaio, il cui F24 va presentato entro il 16 febbraio (lunedì prossimo), oltre al normale F24EP gli enti dovranno trasmettere un F24 a zero per evidenziare quantomeno il credito per le famiglie numerose; dal mese prossimo si dovranno indicare anche i conguagli a credito e da luglio l’assistenza fiscale.
Ai problemi pratici per l’ennesima rincorsa alla scadenza fuori tempo massimo, si affiancano problemi interpretativi di non facile soluzione: la compensazione trasparente si applica al bonus Renzi? La risposta immediata da dare non può che essere “meglio di sì”. Il perché è un po’ più complicato.
Il decreto istitutivo del bonus aveva previsto una norma speciale per la Pa che consentiva di recuperare le somme erogate “anche” mediante la riduzione dei versamenti delle ritenute e la circolare 9/E/2014 chiariva che le Pa potevano scegliere di decurtare direttamente i versamenti presentando solo il modello F24EP per il netto oppure di utilizzare anche il modello F24 a zero per evidenziare la compensazione.
Con il decreto semplificazioni il legislatore fiscale cambia completamente rotta rispetto al passato e vuole che tutte le compensazioni, comprese quelle della Pa, diventino trasparenti in F24. Ma l’agenzia delle Entrate non affronta il tema del bonus Renzi. Si potrebbe obiettare che per chi non utilizza l’F24EP il problema non si pone ed inoltre non servono nuovi codici tributo perché da sempre doveva utilizzare la compensazione trasparente.
Ma cosa deve fare la Pa? Deve recepire il nuovo principio generale, superando il contenuto delle precedenti indicazioni di prassi, o può continuare come prima? Nel dubbio interpretativo la risposta non può che essere “meglio presentare l’F24 a zero”: è sempre preferibile un adempimento inutile (e ammesso) che un inadempimento.
In punta di diritto, tuttavia, si potrebbe anche sostenere la tesi contraria che consentirebbe di evitare l’F24 a zero in quanto l’articolo 1, comma 15, della legge di stabilità 2015 ripropone tout court il testo del precedente Dl 66/2014 confermando che la Pa può «recuperare le somme erogate (…) mediante riduzione dei versamenti delle ritenute». Poiché la legge di stabilità è posteriore al decreto semplificazioni e il suo contenuto costituisce lex specialis non dovrebbe cambiare nulla. Ma i software di controllo del modello 770 se lo ricorderà?