acquisto di un terreno con pagamento esercizio successivo

acquisto di un terreno con pagamento esercizio successivo

Messaggioda oliviero.tidu » 08/11/2017, 17:26

Il comune deve acquistare un terreno da un altro ente locale. L'acquisto è finanziato nel 2017 con fondi di bilancio. Il rogito notarile e il trasferimento di proprietà, con contestuale consegna del bene avverranno nel 2017 con espressa previsione della scadenza dell'obbligazione (pagamento) nel 2018. L'ente locale che acquista accerterà l'entrata nel 2018 basandosi sul principio contabile 4/2, punti 3.13 e 3.14, dunque non utilizzando la possibilità di accertare nel 2017 (questo per evitare di mandare l'entrata in avanzo dati i tempi ristretti). A questo punto mi sorgono una serie di dubbi, in primo luogo non credo che in questo caso valga il principio della specularità che vale per i trasferimenti tra enti, per cui se anche il venditore accerta nel 2018 non è detto che l'acquirente debba impegnare nello stesso anno. Viceversa va visto esclusivamente il principio contabile relativo all'impegno. Se vale il punto 5.3.1 del principio contabile 4/2, dovrei registrare l'operazione nel 2017, imputando la spesa nel 2018 con iscrizione a copertura nell'entrata 2018 del relativo FPV. O al massimo (ma non mi pare corretto) considerare l'impegno già definito nel 2017 e conservarlo a residuo. Il problema sorge se si va a guardare il seguente punto 5.3.2. Questo punto tratta dell'acquisizione di un "investimento già realizzato" con pagamento in esercizi successivi. Francamente non riesco a capire quale sia il campo di applicazione e se ci rientri anche l'acquisto di un terreno (che è un investimento e che non deve essere realizzato perché già esiste). Se così fosse l'applicazione della restante parte del punto 5.3.2 mi sembra piuttosto fumosa (sembra rimandare alla tipologia del prestito a breve termine) e, soprattutto, sembrerebbe comportare la mancata copertura nel 2018 tramite FPV. Qualche collega ha approfondito la questione? grazie
oliviero.tidu
 
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Re: acquisto di un terreno con pagamento esercizio successiv

Messaggioda raffaelegranitto » 09/11/2017, 22:36

oliviero.tidu ha scritto:Il comune deve acquistare un terreno da un altro ente locale. L'acquisto è finanziato nel 2017 con fondi di bilancio. Il rogito notarile e il trasferimento di proprietà, con contestuale consegna del bene avverranno nel 2017 con espressa previsione della scadenza dell'obbligazione (pagamento) nel 2018. L'ente locale che acquista accerterà l'entrata nel 2018 basandosi sul principio contabile 4/2, punti 3.13 e 3.14, dunque non utilizzando la possibilità di accertare nel 2017 (questo per evitare di mandare l'entrata in avanzo dati i tempi ristretti). A questo punto mi sorgono una serie di dubbi, in primo luogo non credo che in questo caso valga il principio della specularità che vale per i trasferimenti tra enti, per cui se anche il venditore accerta nel 2018 non è detto che l'acquirente debba impegnare nello stesso anno. Viceversa va visto esclusivamente il principio contabile relativo all'impegno. Se vale il punto 5.3.1 del principio contabile 4/2, dovrei registrare l'operazione nel 2017, imputando la spesa nel 2018 con iscrizione a copertura nell'entrata 2018 del relativo FPV. O al massimo (ma non mi pare corretto) considerare l'impegno già definito nel 2017 e conservarlo a residuo. Il problema sorge se si va a guardare il seguente punto 5.3.2. Questo punto tratta dell'acquisizione di un "investimento già realizzato" con pagamento in esercizi successivi. Francamente non riesco a capire quale sia il campo di applicazione e se ci rientri anche l'acquisto di un terreno (che è un investimento e che non deve essere realizzato perché già esiste). Se così fosse l'applicazione della restante parte del punto 5.3.2 mi sembra piuttosto fumosa (sembra rimandare alla tipologia del prestito a breve termine) e, soprattutto, sembrerebbe comportare la mancata copertura nel 2018 tramite FPV. Qualche collega ha approfondito la questione? grazie

La vendita con rogito notarile è una obbligazioni giuridicamente perfezionata, l'acquisto va impegnato ed imputato al 31.12.2017. Con l'atto notarile al 31.12 l'Ente che cede non ha più la disponibilità del bene e, quindi , lo stesso, va eliminato dalle scritture contabili. L'Ente che acquista alla data dell' atto del rogito - anno 2017 - ha già la disponibilità del bene e, quindi, va registrato nelle scritture contabili nell'anno 2017.
Dlgs 118/2011 allegato 2
"Punto 2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione"........... Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile."
Dlgs 118/2011 allegato 4/3
"Punto 2. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)."
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