parametri per consolidamento

Re: parametri per consolidamento

Messaggioda raffaelegranitto » 15/07/2017, 12:46

paolo pasetto ha scritto:se due parametri sono superiori al 10% allora si consolida. anche nel caso in cui solo 1 fosse superiore.
per evitare il consolidamento devono essere inferiori al 10% tutti e tre i parametri contemporaneamente.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011
"3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:
3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall’art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”. Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
Come indicato nel paragrafo 3.2 l’elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2."
Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."
Dalla norma ho interpretato sono considerati irrilevanti i Bilanci che presentano "per ciascuno [b](quindi tutti e tre) dei seguenti parametri un incidenza inferiore al 10% per gli enti Locali[/b] e al 5% per le regioni e le provincie autonome rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo : - totale dell'attivo - patrimonio netto - totale ricavi caratteristici." Comunque gli enti possono considerare "non irrilevanti" i bilanci di enti e/o società con percentuali inferiori al 10%. In ogni caso sono considerati "irrilevanti" , pertanto non soggette al consolidamento , le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della partecipata.
Guide operative e altre pubblicazioni riportano esempi di valutazione dei parametri di rilevanza ai fini dell'inclusione al GAP dai quali si evince che solo se sono superati tutti e tre i parametri le società partecipate si consolidano.
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda paolo pasetto » 15/07/2017, 17:05

io penso che in caso di ente strumentale controllato dall'ente si debba consolidare a prescindere. Il fatto che il comune eserciti il potere di nomina del cda e' a mio modo di vedere un indicatore del controllo esercitato da parte del comune e pertanto ritengo si debba consolidare.
Con riferimento alla risposta di raffaele dalla lettua della norma mi pare evidente che che ciascun parametro deve essere sotto soglia per evitare il consolidamento.
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda raffaelegranitto » 16/07/2017, 23:33

paolo pasetto ha scritto:io penso che in caso di ente strumentale controllato dall'ente si debba consolidare a prescindere. Il fatto che il comune eserciti il potere di nomina del cda e' a mio modo di vedere un indicatore del controllo esercitato da parte del comune e pertanto ritengo si debba consolidare.
Con riferimento alla risposta di raffaele dalla lettua della norma mi pare evidente che che ciascun parametro deve essere sotto soglia per evitare il consolidamento.

Concordo Paolo . Il Consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica assume un'importanza di carattere strategico. Tutti gli enti strumentali controllati e partecipati, tutte le società controllate e partecipate, anche con partecipazioni irrilevanti dovrebbero essere tutti consolidati perché dalla lettura del bilancio consolidato emergono quei dati che permettono al cittadino-utente di avere un quadro completo della gestione del Comune. Il solo rendiconto del Comune non consente di ottenere informazioni esaustive e complessive dell'attività direttamente ed indirettamente svolta. La finalità del bilancio consolidato presuppone un cambio di passo sul piano contabile, sulla rendicontazione e sul controllo degli organi esecutivi dell'Ente, in sintesi unitarietà di gestione e unicità di valutazioni.
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda teoz » 17/07/2017, 20:50

Grazie mille per le vostre risposte Raffaele e Paolo.
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda Fabirem » 24/07/2017, 9:21

teoz ha scritto:Grazie mille per le vostre risposte Raffaele e Paolo.


Buongiorno,
c'è invece chi dice che i parametri da verificare per il consolidamento devono essere rapportati alla quota di partecipazione di ciascun Ente nella società partecipata e non presi al 100%..

Qualcuno ha sposato questa tesi??

Grazie mille
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda paolo pasetto » 24/07/2017, 11:03

Certo c'è chi lo dice e sarebbe anche tutto sommato una cosa ragionevole dal mio punto di vista....
ma finche' non ci sono pronunce ufficiali da parte della cdc sul tema io starei dalla parte piu' prudente visto che il principio contabile nulla dice in proposito.
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda teoz » 24/07/2017, 14:21

Anch'io condivido, a buon senso, che si dovrebbe calcolare in base alla percentuale di possesso. Ma purtroppo il buon senso non si applica nel nostro caso ... e così dobbiamo attendere qualche circolare, interpretazione, risoluzione, faq ... e chi più ne ha ...
teoz
 
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Re: parametri per consolidamento

Messaggioda Fabirem » 25/07/2017, 8:38

teoz ha scritto:Anch'io condivido, a buon senso, che si dovrebbe calcolare in base alla percentuale di possesso. Ma purtroppo il buon senso non si applica nel nostro caso ... e così dobbiamo attendere qualche circolare, interpretazione, risoluzione, faq ... e chi più ne ha ...


Effettivamente a me con il 100% vengono da consolidare società indirette che manco so chi sono... solo perché abbiamo una percentuale del 1,4%... lavoraccio con poco significato...

Voi con le indirette cosa fate??
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