da MICOL » 07/04/2017, 17:47
posto questo aritcolo perché non mi è chiaro
io ho unavanzo vincolato per investimenti del 2015 ancora disponibile
può essere applicato con delibera di giunta prima del consuntivo?
Per mera reiscrizione si intende l'applicazione al bilancio della quota vincolata senza discrezionalità in merito al suo utilizzo. Infatti sempre il comma 4 bis attribuisce alla competenza della Giunta le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio. Esempio di mera reiscrizione è rappresentato dall'applicazione al bilancio della quota vincolata, formatasi nell'esercizio precedente, dalle economie relative alle risorse del fondo per la premialità e il salario accessorio nel caso in cui entro la fine dell'anno precedente non si fosse provveduto alla sottoscrizione della contrattazione integrativa. L'applicazione dell'avanzo nel corso dell'esercizio provvisorio necessita sempre del parere dell'organo di revisione. Il comma 5 quater prevede, invece, che nel corso della gestione (a bilancio di previsione approvato) la competenza ad applicare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione sia affidata al responsabile dei servizi finanziari o ai responsabili della spesa se previsto dal regolamento di contabilità. Anche in questo caso il rinvio al comma 5 quinquies dell'articolo 187, limita la competenza dei dirigenti all'applicazione al bilancio di mere re-iscrizioni di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.
Variazione gestionale
Trattandosi di variazione "gestionale" non è richiesto il parere dell'organo di revisione. Poiché l'articolo 175 non definisce le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio,ma le individua per differenza definendo invece quelle di competenza della Giunta (comma 5 bis) e dei dirigenti (comma 5 quater), ciò significa che in tutti quei casi nei quali l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non è competenza degli organi di gestione (Giunta e dirigenti) è per esclusione competenza del Consiglio. Pertanto nel caso di applicazione delle quote accantonate a bilancio di previsione approvato, nel caso di applicazione di quote vincolate formate negli esercizi precedenti all'ultimo e in tutti i casi nei quali l'applicazione della quota vincolata generatasi nell'esercizio precedente non sia una mera re iscrizione, la conseguente variazione di bilancio deve essere adottata con delibera consiliare. Per ogni variazione di competenza del Consiglio è sempre richiesto il parere dell'organo di revisione