Anche se l’art. 129 disp.att. c.p.p. impone al Pubblico Ministero un obbligo di
informazione, nei confronti dell’«autorità da cui l’impiegato dipende», nel caso in cui un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico sia stato arrestato, fermato o sia comunque in stato di custodia cautelare, non ci si può trincerare dietro la mancanza di una "comunicazione ufficiale"; il fatto è di dominio pubblico ed il dipendente è assente dal servizio.
- il Dirigente/Sindaco/Segretario deve chiedere notizie all'Autorità giudiziaria o alle Forze dell'ordine che hanno operato l'arresto.
- Il dipendente deve essere sospeso cautelarmente dal servizio senza retribuzione
- allo stesso deve essere corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione (INDENNITA', quindi non ha natura retributiva)
Consiglio Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.
CCNL 11/4/2008 Art. 5 . Sospensione cautelare in caso di procedimento penale1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
...
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
...