da lucio guerra » 25/01/2015, 13:00
il pensionato non esercità + alcuna attività agricola
L’imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l’attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola e all’ INPS per la previdenza agricola.
Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all’I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.
Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l’attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola e all’INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un’altra attività.
Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l’accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative