da NIKI » 08/10/2015, 9:41
......Il Comune che presenta un dissesto finanziario deve deliberare per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla normativa...quindi aveva cmq l'obbligo di dichiarare entro il 30/7/15 e cmq non oltre 30 giorni dal dichiarato dissesto, giusto?
Art. 251 c. 5 DLGS. 267/00
"Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.