da bilancio2015 » 21/09/2015, 10:37
DAL SITO DI DELFINO
In riferimento a quanto riportato nell’art. 170 comma 1 Tuel e nel principio di programmazione: “Entro il 31 luglio (quest’anno 31 ottobre) di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione” nascono diversi interrogativi, legati ai possibili percorsi operativi, con conseguenze in termini di tempi e procedure.
Le domande fondamentali sono:
1. Il DUP 2016-2017-2018 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre 2015? Oppure basta una semplice illustrazione al Consiglio (presentazione) o altre modlità di presentazione previste dal regolamento di contabilità ? Neppure è da escludere l'ipotesi della mera presentazione con delibera di giunta entro il 31 ottobre senza convocazione del consiglio.
2. Se deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre 2015, occorre effettuare il deposito degli atti? Se si, quanti giorni prima rispetto alla data di Consiglio comunale?
3. Il parere dell’Organo di revisione deve essere rilasciato ? Se si quando ?
La premessa a tutto ciò è la seguente: per quale motivo il legislatore ha utilizzato il termine presentare e non approvare? La risposta si ricava dall’art. 7 della legge 196/2009 sulla procedura di approvazione bilancio di Stato: gli enti locali seguono la stessa procedura dello Stato. Vediamo la norma:
Legge 196/2009 art. 7 (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).
Il DUP per gli enti locali corrisponde al DEF per lo Stato, che è approvato dal Consiglio dei Ministri, non dal Parlamento (che interverrà per le successive deliberazioni).
Torniamo alla prima domanda: entro il 31 ottobre 2015 il Consiglio comunale deve approvare il DUP?
Se si analizzano le delibere di DUP degli enti locali in sperimentazione, approvate gli anni precedenti, si ritrova sempre nel dispositivo l’inciso “il Consiglio comunale approva il DUP”.
Il Dup va certamente approvato dal Consiglio comunale, ma quando ? Unitamente al bilancio o anche in precedenza (adesso entro il 31 ottobre?)
Se il Consiglio approva entro il 31 ottobre 2015 il DUP e poi approva la nota di aggiornamento al DUP entro il 15 novembre 2015 e poi approva ancora il DUP unitamente al bilancio 2016-2018, si arriva ad approvare in Consiglio il DUP 3 volte. Ha senso tutto ciò?
Fermo restando che l’orientamento prudente degli enti locali è l’approvazione formale del DUP da parte del Consiglio comunale prima del bilancio (quindi attualmente entro il 31 ottobre 2015) e che tale suggerimento emerge talvolta anche da qualche confronto informale con gli uffici ministeriali, ci sentiamo di accogliere (anche di sostenere) la tesi della presentazione del DUP, ovvero della sola discussione in Consiglio comunale entro il 31 ottobre 2015 senza formale votazione. La votazione del DUP da parte del Consiglio sarà fatta unitamente agli atti di bilancio.
Se così non fosse, ed arriviamo alla seconda domanda, occorrerebbe giungere al deposito degli atti, in modo speculare al bilancio stesso. Alcuni enti sostengono che il deposito preventivo degli atti (nel passaggio da Giunta a Consiglio) non sarebbe necessario in quanto non richiesto dalla norma e dai regolamenti, ma sembra difficile fare approvare ai consiglieri un volume corposo senza che questi ultimi abbiamo avuto la possibilità di leggerlo con il necessario tempo a disposizione.
Circa la terza domanda, riteniamo che il Collegio dei revisori debba rilasciare il parere sul Dup ai sensi dell’articolo 239 del Tuel comma 1 lettera b.1. “pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria”. Ma quando deve essere rilasciato tale parere?
Se si accoglie la tesi secondo cui il Consiglio comunale debba approvare formalmente il DUP 2016-2018 entro il 31 ottobre 2015, la scaletta dei tempi dovrebbe essere la seguente (esempio):
- Giunta comunale approva il DUP il 30 settembre 2015 e trasmette all’organo di revisione;
- Organo di revisione rilascia il parere entro il 10 ottobre 2015;
- Deposito degli atti il 10 ottobre 2015;
- Convocazione Consiglio comunale per discussione e approvazione DUP il 31 ottobre.
Se invece si accoglie la tesi che il DUP debba essere solo presentato al Consiglio, il Sindaco e l’Assessore illustreranno in consiglio (es. il 30 ottobre 201) il documento, si svilupperà la discussione in aula e la Giunta recepirà le osservazioni dei consiglieri, che saranno tradotte negli schemi di bilancio.
In tale caso, è sufficiente che la Giunta deliberi il DUP (o meglio la proposta di DUP) nei giorni precedenti la discussione in Consiglio, trasmetta contemporaneamente gli atti all’Organo di revisione, che rilascerà parere anche successivamente alla discussione in Consiglio comunale, unitamente agli atti di bilancio.
Entro il 15 novembre 2015 (salvo proroghe) la giunta dovrà depositare gli atti di bilancio al Consiglio comunale, unitamente al DUP eventualmente aggiornato se nel frattempo si verificano necessità di modifica. Se il regolamento di contabilità comunale ha previsto che la presentazione del bilancio al consiglio debba essere fatta con illustrazione al Consiglio, si procederà in tale modo anche entro il 15 novembre 2015.
Fermo restando l’apprezzamento del percorso più rigido e formale sopra descritto, riteniamo quindi corretta (ed anche più logica) la soluzione della sola presentazione del DUP al Consiglio entro il 31 ottobre 2015, rinviando l’approvazione in Consiglio del documento programmatico successivamente, unitamente agli atti fondamentali di bilancio 2016- 2018.
E l’anno prossimo, ovvero nel 2016, la stessa modalità di presentazione del DUP 2017-2018-2019 sarà da fare entro il 31 luglio 2016 (termine ordinario).
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