Andrea74 ha scritto:Quota vincolata dell'avanzo solo se c'è un provvedimento formale in cui è stato indicato l'utilizzo specifico di tali fondi.
In mancanza di ciò, le somme non impegnate confluiscono nella quota generalmente destinata ad investimenti.
Per chiara disposizione di legge i proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione, pertanto è attribuita agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo ( circ mef nr 39656 del 7.04.2004). Rappresentano avanzo vincolato solo se il vincolo è posto dall'ente.
Sono soggette al vincolo di destinazione nella misura non inferiore al 50% del totale annuo per opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione di patrimonio comunale le maggiori entrate derivanti dai contributi per rilascio permessi di costruire e delle relative sanzioni, conseguenti a nuovi piani regolatori e piani particolarizzati o lottizzazioni convenzionate ecc (art. 4, c. 3, l. 10/2013)
raffaele granitto