Paolo Gros ha scritto:l'indennita' mesile e' una indennita' su 12 mesi , ma ovviamente e' solo una mia opinione
Io sostengo che dall'emanazione del d.lgs. 119/2011, che ha apportato le modifiche al d.lgs. 151/2001, riscrivendo quasi completamente l'articolo 42, le cose sono cambiate.
Prima, in effetti, sia l'INPS che l'INPDAP si erano espresse nel senso di conglobare il rateo di tredicesima nel calcolo dell'indennità mensile.
Dal momento delle modifiche normative, secondo me questo è escluso.
Questa non è la mia opinione, è quello che dicono anche siti "ufficiali", ad esempio quello gestito dall'INAIL:
http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Superabilex/info-740633638.html
durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro, che precede il congedo.
Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 Decreto Legislativo n. 151/2001, innovato dal Decreto Legislativo n. 119/2011, introduce novità sulla indennità erogata, stabilendo che questa sia computata esclusivamente sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione. Vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tredicesima, tutti quegli elementi variabili delle retribuzione, che sono quindi diversi nei mesi dell'anno.
Si ricorda che, in precedenza, l'indennità riconosciuta era comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.
Nella Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22 si specifica che "la riconducibilità ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati".
Lo diceva anche la circolare dell'INPDAP citata (anche se non così chiaramente).
http://www.inps.it/NormativaExInpdap/circolare_n22_28_12_2011.pdf