da GRAZIA.966 » 06/06/2018, 11:50
Ciao, nel frattempo ho trovato questa sentenza che è successiva alle prime due.
Prova a dare un'occhiata...mi sembra che alla fine di tutto dica che si possono dedurre.
"Contributi Inail deducibili ai fini Irap anche col metodo retributivo
Con la Sentenza n. 29867 del 13 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio, secondo il quale i contributi Inail sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP anche da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti equiparati che adottano il “metodo retributivo”.
FATTO
In seguito alla mancata deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, il contribuente (Azienda Sanitaria, equiparata alle amministrazioni pubbliche) ha presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata in eccesso, che è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate mediante silenzio rifiuto.
Il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto è stato accolto dai giudici tributari.
Con ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che trattandosi di soggetto che adotta il metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP, non si pone l’esigenza di dedurre dalla base imponibile così determinata i contributi di che trattasi, dal momento che questi ne sono già esclusi, non essendo essi posti a carico del lavoratore, né conseguentemente addebitati, in alcuna misura, nello statino stipendiale.
METODO RETRIBUTIVO
Le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati determinano la base imponibile IRAP applicando il cd. “metodo retributivo”.
Col tale metodo, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Secondo la disciplina IRAP, nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione (tra l’altro) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
Al riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che la suddetta norma è collocata tra le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e, dunque, deve ritenersi che essa abbia un valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap, consentendo la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato (analitico o retributivo).
I giudici hanno precisato che ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, è richiesto solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta.
Nel caso di specie, riguardante un’Azienda Sanitaria che, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche, adotta il metodo retributivo, dunque, i contributi Inail rappresentano un costo che comporta una riduzione dell’imponibile IRAP e conseguentemente dell’imposta.
Deve, perciò, ritenersi errata l’opposta interpretazione del Fisco secondo la quale, con il metodo retributivo, siccome la base imponibile Irap è determinata alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione, i contributi Inail siano da considerare già espunti dal calcolo della base imponibile, quali costi del personale.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che, al contrario, con il metodo retributivo, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato come equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione rilevanti.
Di conseguenza, anche per i soggetti che adottano il metodo retributivo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.