ACCERTAMENTO ICI E FORZE ARMATE

ACCERTAMENTO ICI E FORZE ARMATE

Messaggioda AURELIETTO » 13/01/2015, 11:12

Ciao vorrei sottoporre un quesito.

Ho emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 ad un contribuente che ha acquistato un immobile nel giugno dello stesso anno; risultava residente nel Comune di xxxxxxxxxxxxxxx ma in altro immobile (via di residenza diversa) pertanto ho indicato i 7 mesi come seconda casa.
Lo stesso mi ha scritto dicendo di appartenere alle Forze Armate e che pertanto non era tenuto a portare la residenza nell'immobile: la risposta è stata quella che ti riporto in allegato.
Oggi ha fatto scrivere dall'avvocato chiedendo l'annullamento dell'atto perché sussiste prova contraria alla mancanza di residenza comprovata dalle bollette a lui intestate dicendo inoltre, che debba ritenersi comunque nullo in quanto non indicato l'esatta Commissione Tributaria Prov.le per il ricorso nonché le procedure per presentare ricorso e le esatte procedure di calcolo dell'importo accertato.
Come possiamo procedere? Da considerare che non è stata mai presentata denuncia ai fini ICI nella quale veniva richiesta l'esenzione in quanto appartenete alle Forze Armate; inoltre, risulta iscritto a ruolo TARSU dal 2012 (su sua domanda datata marzo 2012) mentre l'iscrizione a ruolo acqua risulta da maggio 2011 con tipologia domestico non residente così come per l'energia elettrica. Embarassed :mrgreen:
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Re: ACCERTAMENTO ICI E FORZE ARMATE

Messaggioda Paolo Gros » 13/01/2015, 11:31

molti complimenti all'avvocato.......................

stiamo parlando di ICI e non di Imu

La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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Re: ACCERTAMENTO ICI E FORZE ARMATE

Messaggioda AURELIETTO » 13/01/2015, 14:22

quindi? 8-)
posso confermare l'avviso di accertamento ici emesso, anche se la normativa ici richiedeva si la residenza anagrafica salvo prova contraria per l'esenzione quale abitazione principale?
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Re: ACCERTAMENTO ICI E FORZE ARMATE

Messaggioda Roberto79 » 13/01/2015, 14:52

da Fisco Oggi:
Un contribuente appartenente alle Forze di polizia, che ha l’obbligo di residenza presso la caserma, può vantare le agevolazioni Ici relativamente a un immobile sito nel territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la caserma e in cui lo stesso ha la sua dimora abituale?

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66 della legge n. 342/2000, l’articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, come modificato Finanziaria per il 2007, prevede che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Tale norma ha introdotto una presunzione semplice, suscettibile quindi di essere superata da prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
Alla luce di tali principi, per i soggetti appartenenti alle Forze di polizia l’unica possibilità per ottenere i benefici Ici per l’abitazione principale è quella di fornire la prova della dimora abituale nel comune ove è ubicato l’immobile.
Nessun rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell’articolo 66 della legge n. 342/2000, in base alle quali per il personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia non è richiesta la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente all’imposta di registro, all’Iva e all’Irpef e non possono, pertanto, essere estese all’Ici.
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