da ullifa » 19/06/2025, 9:51
L'ARTICOLO dice solo per 70 comuni ma leggendo l'articolo 6 non mik sembra cosi....
a me sembra il solito caos...
Dal Memoweb n.116 del 19/06/2025
Il differimento è per i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU)
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 17 giugno, il decreto-legge 84/2025, cd. Decreto Fiscale, che interessa alcuni comuni (circa 75) limitatamente a quanto previsto dall’articolo 6 - Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU.
Nello specifico, il testo prevede che limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027.
Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Art. 6
Proroga e sanatoria delle delibere approvative
del Prospetto IMU
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno
adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del
prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU),
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 757, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel
termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU
senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757,
possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere,
redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale
del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si
rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine
di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del
bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le
delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra
il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.