anche a me piacerebbe una lettura estensiva ma qui leggo
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... to?ca=4595...“Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto” deve essere ricercato nell’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della legge 23 dicembre 2994, n. 724, che regolava l’istituto del rinnovo espresso dei contratti pubblici. Tale norma prevedeva che: “
entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”.
Come è noto, la previsione normativa citata è stata oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (n. 2110/2003), poiché consentirebbe alle stazioni appaltanti di affidare, in modo diretto e senza procedura concorsuale, nuovi appalti di servizi e forniture, in violazione dei diritto comunitario. Di conseguenza, l’art. 23 della legge 28 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004), ne ha disposto l’abrogazione, sancendo il divieto generalizzato di proroghe o rinnovi taciti o espressi. Tale divieto è stato recepito anche nel nuovo Codice dei contratti, con la sola eccezione prevista, all’art. 57, comma 5, lettera b), per la ripetizione di servizi analoghi, quando ricorrano specifiche circostanze, non presenti peraltro nel caso di specie.
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o anche
http://www.diritto.it/archivio/20616.htmlpoi se avete qualche altro appiglio per rinnovare è il ben venuto