da davide79 » 30/06/2020, 16:49
Avvalendomi della facolta di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, predispongo i seguenti atti:
- delibera di proroga delle tariffe TARI 2019 anche per il 2020 ai sensi art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, da pubblicare sul MEF nella sezione "Aliquote"
NON SI TRATTA DI PROROGA MA DI CONFERMA
VERAMENTE NON SI TRATTA NE' DI PROROGA, NE' DI CONFERMA. L'ART. 107 C. 5 PARLA DI APPROVAZIONE. TESTUALMENTE: approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019
- delibera di modifica regolamentare in cui inserisco un articolo ad hoc di riduzione TARI per l'emergenza COVID 2020, con parere dei revisori dei conti e pubblicazione sul MEF nella sezione dei Regolamenti.
E' POSSIBILE ANCHE NON ANDARE A MODIFICARE IL TESTO DEL REGOLAMENTO INSERENDO I PROVVEDIMENTI REGOLAMENTARI VALIDI SOLO PER IL 2020, NEL TESTO DEL DELIBERATO REGOLAMENTARE
E COSA SAREBBE IL DELIBERATO REGOLAMENTARE? QUINDI, SE HO BEN CAPITO, NELLA DELIBERA CHE APPROVA (O MODIFICA) IL REGOLAMENTO, SUGGERISCE DI INSERIRE UNA RIDUZIONE AI SENSI DEL COMMA 660 - CHE PREVEDE UNA NORMA REGOLAMENTARE - SENZA INSERIRLA NEL REGOLAMENTO? E DARGLI LA STESSA VALENZA REGOLAMENTARE, PUR SENZA INSERIRLA IN REGOLAMENTO?
E' ANCHE OVVIAMENTE POSSIBILE INSERIRE LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TEMPORANEE NEL TESTO DEL REGOLAMENTO, MA A MIO PARERE NON CONSIGLIATO
Infine, se ci si avvale della proroga dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 non ritengo corretto andare a modificare le tariffe prevedendo in quella sede le riduzioni sulla quota variabile e/o fissa (se si modificano le tariffe, che proroga è??).
Se le riduzioni si prevedono ai sensi del comma 660, sono di Regolamento.
PER IL COMMA 660 NON SI TRATTA "TECNICAMENTE" DI "RIDUZIONI" MA DI "AGEVOLAZIONI" IN QUANTO FINANZIATE CON ALTRI FONDI DI BILANCIO
PUR NON CAPENDO LA DIFFERENZA IN QUESTO CONTESTO, IN REALTA' E' UNA RIDUZIONE. TESTUALMENTE:
660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere
il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.
Ultima modifica di
davide79 il 30/06/2020, 16:55, modificato 1 volta in totale.