da lucio guerra » 22/05/2020, 11:56
- le disposizioni di arera non sono, a mio parere, vincolanti, in quanto restano ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie
- a maggior ragione per chi ha intenzione di applicare la deroga art.107 comma 5
- a mio avviso si tratta di applicare delle esenzioni temporanee per il periodo di chiusura delle attività, finanziate con fondi di bilancio, e tramite autocertificazione
- legge 147/13
MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI)
comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune