da lucio guerra » 07/05/2020, 13:19
anche da precedente regolamento tipo tares -mef del quale il comma 660 della 147/2013 è la riproposizione
Note. L’articolo dà attuazione alla facoltà per il comune, prevista dall’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione. A differenza delle riduzioni previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Si tratta quindi di previsione assolutamente opzionale che consente all’ente locale di individuare le fattispecie agevolative e l’entità della riduzione, che può giungere anche al 100%, con ampia discrezionalità, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni contemplate e nel rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria.
Si rinvia al commento all’art. 23 in ordine all’inopportunità di stabilire l’applicazione delle agevolazioni solo alla quota variabile o alla sola quota fissa.
Il terzo comma richiama infine il secondo e il quarto comma dell’articolo 23, in ordine alla decorrenza e alla cessazione dell’agevolazione.
SEMPRE REGOLAMENTO TIPO TARES - MEF
Ma in tal caso diviene assai problematico applicare la riduzione, come impone il comma 21 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, cosicché l’unica soluzione razionale è di estendere l’agevolazione ad entrambe le quote di cui si compone il tributo, posto che il comune può opportunamente individuare la misura percentuale della riduzione stessa