da ROMEO14 » 11/02/2020, 21:26
CAOS
Poiché con la legge di bilancio
2019 è cessato l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza
pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero
riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali previste dal testo unico.
SEMBREREBBERO????????????
Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le
prescrizioni dell'articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di
competenza non negativo, non potendosi, allo stato di legislazione e giurisprudenza
costituzionale, desumere un superamento della disciplina rinforzata ad opera della legge
di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in
termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabile ai fini della
verifica della capacità di indebitamento degli enti.
La legge 243/2012 chiede poi per l'anno di riferimento il rispetto del saldo indicato
all'articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione
interessata. In assenza di intese regionali o nazionali che permettano all'ente di acquisire
"spazi finanziari", l'onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoriale (e su
tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o
altre forme di indebitamento. I giudici contabili precisano inoltre che la Consulta ha
ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibilità delle parti.
In questo complesso scenario, il limite al ricorso all'indebitamento risulta però attenuato
dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le
entrate da indebitamento (non impegnate o non imputate) nel medesimo esercizio a
copertura di spese di investimento. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell'anno è
assoggettato al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero.