accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda Enrico » 15/01/2020, 12:54

Mi è parso di capire, tra i vari commi della legge 160/2019, e in particolare al comma 792 lettera a ultimo periodo che , se il pagamento dell'avviso di accertamento avviene entro i 60 gg dalla data di notifica non si applica la sanzione del 30% sull'omesso o carente o tardivo pagamento.
E' così oppure ho dato una lettura distorta del comma?
Enrico
 
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda Kaleb » 15/01/2020, 21:43

L'ho pensato anch'io, ma mi sembra una conclusione che porterebbe a conseguenze irrazionali (non che il nostro legislatore sia sempre lineare): se si emette avviso di accertamento l'infrazione è già compiuta e l'irrogazione della sanzione è ovvia conseguenza; se si accedesse alla tesi della non applicabilità della sanzione all'accertamento emesso, vorrebbe dire penalizzare chi ravvede (che paga sanzione ridotta) di più di chi è accertato (che non pagherebbe niente)..
Ultima modifica di Kaleb il 15/01/2020, 22:36, modificato 1 volta in totale.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda lucio guerra » 15/01/2020, 22:29

Avete ovviamente interpretato in maniera non corretta


ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Il presente AVVISO DI ACCERTAMENTO e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di INTIMAZIONE AD ADEMPIERE entro il termine per presentare ricorso, pertanto con l’obbligo di pagamento dell’importo indicato ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.

DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ed il Comune di __________________ oppure il soggetto Concessionario della Riscossione Coattiva, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata e/o presa in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta (180) giorni dall'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi (120) giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine sopra indicato. Nella presente ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione sopra indicata e non deve essere inviata l'informativa di cui al precedente periodo.

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, si provvederà ad inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda Kaleb » 15/01/2020, 22:46

Lucio, ok, ma come lo consideri l'ultimo periodo della lett. A) del comma 792, che parla di non applicabilità delle sanzioni? È scritto male, ma per me ci sono tre possibilità: 1) si riferisce a eventuali ulteriori sanzioni, rispetto a quelle naturalmente applicate con l'accertamento; 2) si limita a istituti come l'accertamento con adesione; 3) è un refuso.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda lucio guerra » 15/01/2020, 23:05

Si tratta dell'accertamento con adesione

Dossier


Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se
adottato dall’ente, riguardante l’accertamento con adesione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (tale formulazione consegue alle
modifiche apportate al Senato e appare finalizzata a sottolineare la
facoltatività di adottare tale regolamento), del menzionato articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto
impugnato.
In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione
amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento (articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applica nei casi
di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali
pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di
accertamento esecutivo.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda mafalda rossi » 23/01/2020, 20:21

lucio guerra ha scritto:Si tratta dell'accertamento con adesione

Dossier


Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se
adottato dall’ente, riguardante l’accertamento con adesione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (tale formulazione consegue alle
modifiche apportate al Senato e appare finalizzata a sottolineare la
facoltatività di adottare tale regolamento), del menzionato articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto
impugnato.
In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione
amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento (articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applica nei casi
di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali
pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di
accertamento esecutivo.


Scusa Lucio, il che significa che se emetto un accertamento , e un contribuente richiede l'accertamento con adesione, e l'istruttoria si conclude positivamente con rimodulazione dell'imposta , e il contribuente effettua il versamento entro i termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo (entro 90 giorni? ) non sono applicate le sanzioni del 30 % ? Ovvero versa solo imposta ed interessi?

I nuovi avvisi diventano esecutivi decorsi i 120 giorni, giusto? al 121° si passa all'agente o concessionario per il recupero coattivo
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda Vanzini » 31/01/2020, 11:16

Tornando all'accertamento esecutivo, io pensavo di aggiungere anche le seguenti frasi:

"Sono da applicare alla presente i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore ai sensi del comma 803 della L.160/2019 e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto (trascorsi 60 giorni dalla notifica), fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie."

che ne pensate?
V. R.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda lucio guerra » 31/01/2020, 13:21

1) - Il presente AVVISO DI ACCERTAMENTO e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di INTIMAZIONE AD ADEMPIERE entro il termine per presentare ricorso, pertanto CON L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO INDICATO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.
- DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ed il Comune di Corinaldo oppure il soggetto Concessionario della Riscossione Coattiva, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata e/o presa in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

2) RISCOSSIONE AFFIDATA E/O PRESA IN CARICO AL SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA RISCOSSIONE FORZATA.
DOPO 90 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
decorso il termine di 30 gg dal termine ultimo di pagamento

(90 gg “60+30”)

il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione

3) TITOLO ESECUTIVO e POSSIBILITA’ DI ESECUZIONE FORZATA
TITOLO ESECUTIVO DOPO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
ESECUZIONE FORZATA DOPO 120 GG - decorso il termine di 60 gg dal termine ultimo di pagamento


(120 gg “60+60)

4) PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare
DOPO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA INVIARE SOLLECITO
dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo
(60” dalla data di notifica), prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

5) ESECUZIONE FORZATA SOSPESA
- SOSPENSIONE ESECUZIONE FORZATA DAL 90° GIORNO DALLA DATA DI NOTIFICA PER 180 GG PER CONCESSIONARIO
- SOSPENSIONE ESECUZIONE FORZATA DAL 90° DALLA DATA DI NOTIFICA PER 120 GG PER COMUNE
LA SOSPENSIONE NON OPERA
- PER ACCERTAMENTI DEFINITIVI
- PER DECADENZA RATEAZIONE
- PER MISURE CAUTELARI

per 180 gg dalla presa in carico del concessionario
per 120 gg dalla presa in carico del comune (soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento)

6) PRESENZA DI FONDATO PERICOLO DI RISCOSSIONE

LA SOSPENSIONE NON SI APPLICA
In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni (60 GG) dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche pr
ima del termine indicato. Nella presente ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione sopra indicata e non deve essere inviata l'informativa di cui al precedente periodo.
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda lucio guerra » 31/01/2020, 13:27

Vanzini ha scritto:Tornando all'accertamento esecutivo, io pensavo di aggiungere anche le seguenti frasi:

"Sono da applicare alla presente i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore ai sensi del comma 803 della L.160/2019 e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto (trascorsi 60 giorni dalla notifica), fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie."

che ne pensate?


non li metterei nell'avviso di accertamento esecutivo in quanto costi imputabili dopo la dalla data di esecutività dell'atto (trascorsi 60 gg dalla data di notifica) - tali costi potranno rientrare nelle procedure di riscossione coattiva
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Re: accertamento esecutivo IMU legge 160/2019

Messaggioda mafalda rossi » 04/02/2020, 19:49

Scusate chiedo il vostro aiuto, dove è possibile trovare una bozza dei nuovi testi degli avvisi di accertamento esecutivi? chiedo questo poiché il nostro programma non è stato ancora aggiornato, e avremmo necessità di notificare un accertamento .
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