da lucio guerra » 15/01/2020, 22:29
Avete ovviamente interpretato in maniera non corretta
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Il presente AVVISO DI ACCERTAMENTO e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di INTIMAZIONE AD ADEMPIERE entro il termine per presentare ricorso, pertanto con l’obbligo di pagamento dell’importo indicato ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.
DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ed il Comune di __________________ oppure il soggetto Concessionario della Riscossione Coattiva, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata e/o presa in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta (180) giorni dall'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi (120) giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine sopra indicato. Nella presente ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione sopra indicata e non deve essere inviata l'informativa di cui al precedente periodo.
Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, si provvederà ad inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.