da lucio guerra » 12/12/2019, 15:36
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il diritto d’abitazione del coniuge superstite, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.
Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, nel caso di comproprietà con terzi della casa familiare al momento della costituzione del diritto reale di godimento (decesso di uno dei coniugi), non risulta applicabile il diritto d'abitazione del coniuge superstite in quanto la comproprietà con i terzi fa venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Si evidenzia infine che, con riferimento al sistema della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), vige tra l’altro la regola fondamentale per effetto della quale, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.