da Kaleb » 11/12/2019, 18:36
Scegliere una via o l'altra (sempre che le delibere lo consentano e sempre nel termine decadenziale triennale) è alternativo. Se è stata già notificata l'ingiunzione fiscale (che è già titolo esecutivo di suo) non vedo motivo per seguire la strada del ruolo (sarebbe una ripetizione del tutto incongrua): semplicemente fate fare gli atti esecutivi (e quelli cautelari, eventualmente) all'agente della riscossione/ufficiale della riscossione affidatario o affidate ad altro soggetto abilitato l'incarico.