cccc16 ha scritto:Buongiorno a tutti,
gli arretrati contrattuali vanno inseriti nella sezione reddito da lavoro dipendente?
Ci sono circolari in merito?
E i redditi fondiari non imponibili ?
a mio avviso, vanno entrambi a comporre il reddito complessivo…
grazie
Devono essere indicati
tutti i reddi percepiti nell'anno di riferimento, anche i redditi soggetti a tassazione separata (escluso TFR),
al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Ovviamente gli arretrati contrattuali sono, per loro natura, redditi da lavoro dipendente.
Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori a 1.032,91 euro (2.000.000 di lire).
INPS: Assegno al nucleo familiareD.L. 69/19883. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
[...]
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. [...]
Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.