da Comunalo » 11/07/2019, 9:26
Se intendi questo, mi viene qualche dubbio.
"Art. 31. Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorieta' della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi.
Te lo chiedo perché, se non leggo male, mi sembra che l'art. 19 cui fa riferimento come eccezione al limite del decennio precedente, non mi sembra riguardare genericamente gli iscritti alla CPDEL, ma gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1950, e iscritti alla CPDEL.
Mi sembra un ritratto piuttosto preciso, e che dubito sia compatibile con una persona ancora in servizio nel 2000.
E i dubbi mi si raddoppiano leggendo la circolare Inps 169/2017 da te citata, che mi pare confermi l'impossibilità di versare contributi prescritti e dice, semmai, che quei periodi saranno comunque conteggiati per quantificare l'ammontare della pensione e che sull'Ente inadempiente graverà una parte della stessa, che verrà quantificata dall'Inps.
Che è cosa diversa dal versare semplicemente i contributi non versati all'epoca, per giunta compilando poi una DMA che all'epoca non era neanche in vigore.
Secondo me converrebbe una chiacchierata sincera con la sede Inps di competenza.
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Comunalo