ullifa ha scritto:Impegno e contestuale liquidazione. Trattandosi di spese fisse, già quantificate a priori ed obbligatorie l'impegno (giuridico)a mio non servirebbe neanche.
Se può aiutare, sottoscrivo.
Il ragionamento che farei io è questo: l'art. 183 del TUEL non ci aiuta, perchè fornisce un elenco tassativo di ciò che non necessita di ulteriore atto per poter assumere un impegno, ovvero personale tabellare e oneri riflessi, mutui già contratti, somministrazione beni per contratti da esercizi precedenti con prestazioni continuative. Se l'art. citasse anche il caso in questione, sarebbe semplice perchè ciò che non necessiterebbe di atto, anche se lo si fa in ritardo, non è un problema, giacchè si potrebbe anche non fare, e quindi trattasi di atto meramente dichiarativo-informativo e non costitutivo dellìimpegno. Ma così non è, non ci si può appellare al 183.
MA ci si può comunque appellare ad un principio generale che citerei nella determinazione. Ovvero, si da innanzitutto atto che non si è proceduto ad impegno preventivo alle elezioni. Si da altresì atto che il Comune può avere quel preciso numero di seggi (da quanto so io è determinato per legge). Si da atto che il numero di scrutatori per seggio può essere, per legge o comunque norma superiore, quello che è in effetti stato. Che le tariffe degli scrutatori sono quelle (immagino ce siano fissate con legge o norma esecutiva di legge). La spesa è ovviamente obbligatoria per legge o decreto (non sceglie il Comune se fare le europee e le amministrative, ancorchè queste ultime siano "sue"). Pertanto lo stanziamento dei relativi capitoli è in un certo senso già impegnato per assenza completa di discrezionalità di chi compila l'atto d'impegno. Anche la nomina di chi è scrutatore non è che venga fatta con la determinazione, essa darebbe meramente atto dell'elenco dei nominativi, selezionati con procedura a sè.
Ora, non sono un esperto di procedure elettorali, ma se, come mi sembra, la determinazione di impegno meramente accoglierebbe e darebbe atto dei dati, delle informazioni e dei calcoli e magari anche delle scelte non dirigenziali (ma esterne alla discrezionalità dirigenziale sul se e sul quanto impegnare), allora la determinazione di impegno, a mio avviso, è dichiarativo-informativa, pertanto se se ne può concludere che l'atto sarebbe stato esattamente quello e non poteva essere un altro, io direi di seguire quanto dicono i colleghi e fare un atto contestuale di impegno e liquidazione.
Se invece v'è un margine su cui non è la stessa cosa farlo ex post piuttosto che ex ante, attenzione. Ma credo che siamo in un ambito vincolatissimo e quindi valga quanto sopra.