Succede anche questo ...
La proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione non vale quale proroga per l'approvazione delle nuove tariffe TARICome è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; con specifico riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Un dubbio che può sorgere in capo al responsabile dell’ufficio tributi è il seguente: se il termine di approvazione del bilancio viene prorogato dal Legislatore (come sovente accade), deve ritenersi prorogato anche il termine per l’approvazione delle tariffe relative alla TARI?
Secondo il TAR Sardegna, sez. II, sent. 25 maggio 2019, n. 459, la risposta è negativa: i giudici, infatti, hanno ribadito, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808), il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”); di conseguenza, anche in presenza di eventuale autorizzazione all’ approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’Ente locale – è stato rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296/2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Calabria).
A tale proposito, lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3808/2014, ha avuto modo di precisare che le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate "ad evitare le gravi conseguenze della mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale".
Pertanto, "in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge", l'autorizzazione ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma "non comprende […] il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre".
Il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini e presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale; tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in ossequio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.