da Samuele77 » 06/06/2019, 18:40
Non ci sono norme di legge in proposito. Si tratta di regole da stabilire a priori nel regolamento comunale sul reclutamento del personale e da rendere note nel bando di concorso, oltre che negli interpelli con i quali i vari idonei vengono chiamati e da richiamare negli accordi/convenzioni con i quali si consente l'utilizzo delle graduatorie ad altri enti. Il Comune, nelle scelte sulla disciplina degli "scorrimenti multipli", può fare suo il seguente orientamento interpretativo contenuto nella circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 (cosiddetta circolare D'Alia) e riferito al DL 101/2013: "In caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa". Come si vede, la Funzione Pubblica propende per la conservazione della posizione utile in graduatoria in capo all'idoneo che dovesse declinare l'interpello rivoltogli da un ente diverso dall'ente titolare della graduatoria.