da Nada » 28/05/2019, 13:02
l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”.
Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;
Per me potete regolamentare quante ore di lavoro antimeridiano e pomeridiano si debbano fare per aver diritto al buono pasto, ma non potete dire che se uno fa pausa di mezz'ora non ha diritto, perchè il contratto prevede che la pausa possa essere massimo due ore e minimo 30 minuti.