lucio guerra ha scritto: ,
la circostanza che il terreno, prima dell’atto di compravendita, aveva già ottenuto la concessione edilizia per il recupero di fabbricati civili con opera di demolizione nuova
costruzione, la concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di otto unità immobiliari di pareggio
con relativi servizi e che il terreno era stato venduto dalla ricorrente alla ditta macchi Ivo che svolge
attività di costruzione edifici.
Nel caso di specie il giudice di appello, con una valutazione in fatto, hanno ritenuto il terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, costituendo un corpo unico rappresentato dal terreno e dai fabbricati rurali destinati alla demolizione e alla ricostruzione come fabbricati civili.
La vendita è stata correttamente qualificata come operazione commerciale unitaria e
quindi non può trovare ingresso la pretesa, subordinata, di frazionare il contratto come se avesse
due distinti oggetti, terreno è fabbricati e, di conseguenza, applicare in via di subordine la
plusvalenza unicamente all’area di sedime e/o alla maggiore superficie occupata dalle nuove
costruzioni
OK, però attenzione...
in questa sentenza si parla di fabbricati collabenti in zona agricola per i quale era già stata rilasciata una concessione edilizia per demolizione e costruzione di otto unità immobiliari.... Quindi concordo in maniera assoluta (e concorda pure il mio regolamento) che debba essere trattata come area fabbricabile come area di sedime, proprio perchè c'è attività edilizia. - Tra l'altro in questo caso il terreno e l'immobile collabente erano stati venduti ad una società di costruzione..
In questa sentenza non si evince il principio che un immobile collabente F/2 fermo lì in zona agricola senza interventi edilizi debba pagare come area fabbricabile...