D.L. 201/2011
sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Risoluzione DEF n.11/DF del 11.12.2013 chierisce il termine "costruiti"
debba ritenersi ascritto al concetto di “fabbricati costruiti” anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa abbia proceduto “a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”
Ai fini dell’esenzione è, dunque, necessario che i lavori di costruzione o di recupero siano ultimati, che il fabbricato ultimato sia destinato dall’impresa costruttrice alla vendita, che l’unità immobiliare non sia locata e che siano stati dichiarati come tali
(pena di decadenza)