da MICOL » 15/03/2019, 12:40
anche io ho lo stesso dubbio,ossia che non si possa applicare l'avanzo se non si procede anche alla salvaguardia
io dopo l'approvazione del conto vorrei applicare l'avanzo vincolato per investimenti a un 'opera
devo procedere al riequilibrio prima di farlo?
A consuntivo approvato, in effetti, tutte le componenti del risultato di amministrazione tornano nella disponibilità degli enti che, in precedenza, potevano applicare (e non senza limitazioni) solo le quote vincolate ed accantonate. Ciò significa, in sostanza, la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti e la quota residuale libera.
Ovviamente, però, non mancano i "se" ed i "ma"; infatti, numerosi sono i limiti previsti dal legislatore, cui si aggiungono quelli introdotti dalla Corte dei conti.
Ma andiamo per ordine.
Spese finanziabili
Non tutte le spese possono essere finanziate con l'avanzo. Mentre la quota destinata può coprire solo uscite del titolo II (ad eccezione dei trasferimenti in conto capitale, che non costituiscono spese di investimento), la quota libera, a mente dell'art. 187 del Tuel, deve essere destinata esclusivamente alle seguenti finalità:
a) copertura dei debiti fuori bilancio;
b) salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) finanziamento di spese di investimento;
d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) estinzione anticipata dei prestiti.