Comunalo ha scritto:Buongiorno a tutti i colleghi.
Con riferimento alle pratiche di pignoramento del quinto dello stipendio al personale dipendente (o del decimo, a seconda del creditore), mi chiedevo se le detrazioni fiscali per familiari a carico possano essere escluse dal computo, come si fa per gli assegni familiari.
Puoi spiegarti meglio?
Intendi determinare lo stipendio netto detraendo dall'IRPEF al lordo solo le detrazioni per lavoro dipendente e non quelle per carichi familiari?
es Lordo 2.000; contr. previd. 150; IRPEF lorda 400 (-detr. lavoro dip 50 detr. carichi fam 100) IRpef netta 250 vorresti determinare lo stipendio netto detraendo l'irpef in misura di 350 euro (400-50) invece di 250 (400-150) avendo un netto di 1.500 euro invece di 1.600 ?
Se è così, non credo sia possibile; la norma (DPR 180/1950) esplicitamente prescrive che lo stipendio è pignorabile nei limiti del 1/5 calcolato
al netto delle ritenute di legge. Facendo come tu dici potresti violare l'obbligo gravante sul creditore pignorato di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
ART.2 DPR 180/1950
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo
valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto
valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto
valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta',
valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.