da lucio guerra » 07/02/2019, 18:51
- Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, versando, tra l’altro, il Contributo Unificato.
- In seguito alla costituzione in giudizio del contribuente Il comune potrà a sua volta costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato, avendo a disposizione 30 gg dalla data di costituzione in giudizio del contribuente (N.B. è quindi opportuno verificare se il contribuente a seguito di deposito del reclamo con mediazione presso il Comune, abbia regolarmente depositato il ricorso, con costituzione in giudizio, presso CTP (entro 90 gg dalla data di deposito presso il comune oppure entro il novantesimo giorno dalla ricezione del diniego o l’accoglimento parziale)