Buongiorno.
L'art. 2 comma 2 del D.l. 31/08/2013, poi esteso anche per gli anni 2014 e successivi ha stabilito che
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinatidall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".
Nel caso di una società che ha venduto degli immobili merce a fine giugno 2013, l'esenzione sarebbe solo sulla metà di quanto dovuto da gennaio a giugno. Giusto ?
Grazie mille per la risposta