da vgiannotti » 18/09/2015, 10:58
Il D.l.90/2014 ha modificato il rinvio all'art.19 D.Lgs.165/01, dove l'aspettativa era possibile solo per incarichi di tipo dirigenziale. In disparte i requisiti richiesti dall'amministrazione di destinazione (Vedo difficile l'accertamento dei requisiti di una categoria C), il conferimento di incarichi di responbsabili di servizi P.O. qualificati di alta specializzazione, sono reperibili ancora con le assunzioni ai sensi dell'art.110 comma 1 TUEL.
Ora, il comma 5 dell'art.110 recita che “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”, sembrerebbe ammissibile anche per incarichi di alta specializzazione anche se non con incarico dirigenziale.
La giurisprudenza e la dottrina non hanno ancora affrontato il problema, che per il sottoscritto sembra assentibile dal dato letterale della nuova normativa, stante il mancato rinvio al d.lgs.165/01.