da emanuela5 » 25/10/2018, 18:47
La Sentenza n. 29867 del 13/12/2017 della Corte di Cassazione ha affermato che i contributi Inail sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP anche da parte delle amministrazioni pubbliche che adottano il "metodo retributivo" !! .
Secondo voi possiamo applicare tale deduzione già dalla dichiarazione Irap/2018 (quindi retribuzioni 2017) ?
La misura del premio Inail da portare in deduzione potrebbe essere quello versato (di cassa) in autoliquidazione nel feb. 2017 (saldo 2016 e anticipo 2017) ?
Il credito che scaturirà nella dichiarazione Irap/2018 potrà essere recuperato sui prossimi versamenti mensili ?
Mi viene un ulteriore dubbio, sempre con il metodo retributivo, posso dedurre anche le spese riferite al "personale disabile" (L. 68) ?
Grazie ...