da lucio guerra » 12/07/2018, 8:41
nel 2013 c'era la mini-imu
entro 24 gennaio 2014 versamento della Mini Imu.
I proprietari di abitazioni principali appartenenti al personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata Imu 2013.
SITUAZIONE
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013 hanno la seguente situazione sul fronte Imu:
- Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012.
- Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale.
CALCOLO MINI IMU
Ricordiamo che la Mini Imu è dovuta solamente se l’immobile è in uno di quei Comuni che hanno elevato l’aliquota 2013 sopra quella standard del 4 per mille.
La quota deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre.
L’importo da versare è pari al 40% della differenza ottenuta dal punto precedente.
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- Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
- per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.
- L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.