da MAYAFINANZA » 05/06/2018, 15:00
Partendo dal presupposto che sulla sentenza magari ci sarà qualche informazione in più, secondo me l'imu la paga il coniuge assegnatario, non avendo spostato la residenza. Perché potrebbe essere proprietario anche dell'immobile in cui è residente e in quel caso si sconterebbe doppiamente le agevolazione per abitazione principale (e non mi pare molto corretta come applicazione).
in ogni caso, l’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che “ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”, quindi a mio parere se sono viene spostata lì la residenza non può doverne pagare le conseguenze l'ex coniuge, tantomeno applicare agevolazioni non dovute.
Questo è solo come agirei io, in ogni caso meglio leggere la sentenza.