da lucio guerra » 26/04/2018, 14:09
DETTEGLIO DEL PROCEDIMENTO
1) A seguito di notifica dell’Avviso di Accertamento d’Imposta al contribuente da parte del Comune, il contribuente ha a disposizione 60 gg (dalla data di notifica) per depositare il ricorso sotto forma di reclamo con mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 presso il Comune.
2) In seguito al deposito/notifica del ricorso (reclamo con mediazione) il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi, effettua l’istruttoria sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e conclude la stessa con il perfezionamento dell’accordo oppure, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
3) La procedura di mediazione di cui al punto 2 deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso;
4 ) Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, versando, tra l’altro, il Contributo Unificato.